24 marzo 2020

2 a 0. Palla al centro.


Sono passati esattamente 10 anni. Era il 24 marzo del 2010, quando l’allora Vice Sindaco di Labico, Alfredo Galli, aveva annunciato in pompa magna l’intenzione di passare alle maniere forti per mettere a tacere le critiche – giudicate “calunnie” da Galli – dell’opposizione di allora (di cui ero il capogruppo). La questione che aveva particolarmente irritato Alfredo Galli era un articolo del sottoscritto, nel quale veniva fatta un’accurata ricostruzione di uno “strano” permesso di costruire che aveva consentito ad Alfredo Galli ed al fratello di edificare serenamente in piena zona agricola. Nell’articolo venivano riportati in modo meticoloso e circostanziato gli elementi di dubbia legittimità dell’iter che aveva portato al rilascio del permesso di costruire e che in nessun modo, nonostante una richiesta di chiarimento in consiglio comunale, avevano ottenuto una soddisfacente spiegazione da parte degli amministratori dell’epoca.

Così Galli, dopo aver criticato per anni la politica fatta per via giudiziaria, annunciò una denuncia in sede penale e una richiesta di risarcimento danni in sede civile. La prima non vide mai la luce, non si è mai capito perché, ma la seconda ha dato vita ad un procedimento che mi ha visto coinvolto come parte convenuta perché, ad avviso dell’attore (il termine è giuridico, evitiamo un’altra bega giudiziaria, mi raccomando) il mio scritto – contenente, sempre a suo avviso, affermazioni “non veritiere” - sarebbe stato lesivo della sua onorabilità. Per tale ragione chiedeva un risarcimento quantificato in 50mila euro.

Iniziò così una lunga avventura in tribunale che si concluse – almeno così pensavo – il 3 novembre 2014 con una sentenza molto chiara in cui il Giudice, in buona sostanza, affermava che il mio articolo costituiva “espressione di diritto di critica politica”, “di indubbio interesse pubblico”, “pienamente rispettosa della dignità personale del Galli” e che pertanto la sua istanza andava rigettata. Il tutto al modico costo di 4.500 euro a carico di Alfredo Galli.

Qualcuno più cauto, dopo una simile batosta, avrebbe archiviato la sconfitta senza troppo clamore. Peccato che Galli, che all’epoca era tornato a ricoprire il ruolo di Sindaco, abbia fatto valutazioni diverse. Non saprei dire se sia stato il timore del contraccolpo politico della sentenza, un cattivo consigliere o uno scatto di orgoglio, ma poco dopo Galli ha comunicato l’intenzione di ricorrere in appello, con una scelta più temeraria che coraggiosa.

E così è iniziato un nuovo capitolo della vicenda giudiziaria che ha visto me e Alfredo Galli su fronti contrapposti. Vicenda che ha avuto il suo (secondo) epilogo qualche settimana fa con una nuova sentenza, questa della Corte d’Appello di Roma, la quale contiene affermazioni di indubbio interesse.

In primo luogo viene premesso che perché si possa parlare di diritto di cronaca è necessario che si parta da “un diligente lavoro di ricerca”, “l’utilità sociale dell’informazione” e la “forma civile” della narrazione, improntata quindi a lealtà e chiarezza e priva di offese gratuite. Inoltre la sentenza afferma che la libertà di espressione politica non è elemento sufficiente per legittimare il contenuto di uno scritto, il quale deve avere il requisito essenziale della veridicità. Punto sul quale il Giudice si è soffermato con grande attenzione, riscontrando la precisa ricostruzione della vicenda da parte mia ed evidenziando che, a fronte di quanto riportato nel mio articolo, Alfredo Galli “non abbia replicato alcunché” e che gli addebiti da me segnalati “devono aversi per incontroversi”, in base all’articolo 115 del codice di procedura penale. Insomma, visto che Galli non è stato in grado di contestare nel merito, non c’è ragione per dubitare della veridicità di quanto ho scritto. Circostanza rafforzata dalla presenza – nella documentazione allegata – di un’autorevole perizia di parte che ricostruisce in modo impeccabile l’intera vicenda sotto il profilo giuridico-amministrativo. Infine, in sintonia con il giudice di primo grado, viene confermata pienamente la sussistenza dell’ulteriore requisito della continenza verbale, poiché mi ero limitato ad esporre i fatti, astenendomi dal formulare commenti di sorta.

Insomma, un’altra legnata (in senso metaforico, per carità) per Alfredo Galli, il quale è stato condannato anche ad un ulteriore rimborso delle spese di lite, pari a 6.500 euro.

Due a zero. Palla al centro. Dal Palaciocci è tutto.


P.S. - Un ringraziamento particolare va all'avvocata Simona Simeone, che mi ha assistito con straordinaria dedizione e competenza  in tutti questi anni.

Alle colonne d'Ercole

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La mia ultima avventura